Trasporto marittimo, faro sulla concorrenza

Trasporto marittimo, faro sulla concorrenza

di Giovanni Scoccini e Francesca Sutti, pubblicato suLettera43

Il trasporto marittimo è uno dei settori vigilati con maggiore attenzione dall’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato (in seguito anche "AGCM"). Attualmente è pendente innanzi al Consiglio di Stato il giudizio di appello contro la sentenza del TAR Lazio che ha annullato in toto il provvedimento sanzionatorio nei confronti degli agenti marittimi e sono in corso due procedimenti relativi al trasporto marittimo nel Golfo di Napoli e al cabotaggio nello stretto di Messina. Si è, inoltre, recentemente concluso con l’accertamento e la sanzione di un cartello il procedimento riguardante le tariffe dei traghetti da/per la Sardegna. Ad essere sanzionate sono state le compagnie di navigazione Moby, GNV, e SNAV. Questa decisione avrà conseguenza importanti nell´azione di classe per il risarcimento dei danni intentata dai consumatori. La class action era stata instaurata prima della conclusione del procedimento avanti dell´Autorità Il giudizio era stato poi sospeso dal giudice civile in attesa della decisione dell’AGCM. La pronuncia dell’AGCM appare interessante per il ruolo che ha avuto l’analisi economica nel processo decisionale. L’AGCM ha, infatti, desunto l’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale dalla osservazione dell’aumento parallelo delle tariffe praticato dalle compagnie di navigazione sanzionate. L’analisi dell’AGCM si è quindi concentrata sugli aumenti di prezzo che gli operatori hanno praticato sulle rotte in comune nell’anno 2011. L’AGCM ha ritenuto che il rialzo generale dei prezzi sia stato possibile proprio per il fatto che le imprese non temevano le reciproche reazioni in quanto accordatesi sul comportamento da tenere. In base alla giurisprudenza un parallelismo consapevole delle condotte tenute da imprese può̀ essere considerato come frutto di un’intesa anticoncorrenziale ove sia impossibile spiegare altrimenti la condotta parallela, ovverossia, come frutto delle iniziative imprenditoriali e/o siano accertati elementi rivelatori di una concertazione e di una collaborazione anomala. Nel caso di specie l’analisi economica ha supplito alla debolezza del quadro probatorio a supporto della ricostruzione dei fatti mancante della prova diretta dell’intesa. L’Autorità ha provato unicamente l’esistenza di contatti tra le parti, durante i quali, secondo l’AGCM, sarebbe stata concordata l’intesa restrittiva. Le imprese sanzionate si sarebbero scambiate informazioni sensibili e avrebbero discusso tra loro le politiche tariffarie in occasione della costituzione della cordata per l’acquisizione dell’operatore pubblico Tirrenia e degli accordi di commercializzazione tra Moby e GNV. Trattasi di prove indirette, ma sufficienti per la giurisprudenza a spostare l’onere probatorio in capo alle imprese. Queste ultime sono state chiamate a fornire una giustificazione lecita all’aumento in parallelo dei prezzi. A tal riguardo, l’AGCM ha rigettato tutte le possibili spiegazioni all’aumento dei prezzi avanzate dalle parti, tra cui anche quella relativa alla necessità di recuperare le perdite subite nell’anno precedente. In particolare SNAV, GNV hanno operato in perdita sulle rotte da e per la Sardegna investigate dall’AGCM dal 2008 a oggi, mentre Moby, all’infuori di qualche anno negativo, è riuscita a conseguire risultati positivi su tutte le rotte. In ragione di tale differenza di redditività l’AGCM ha ritenuto non giustificata la decisione comune di aumentare i prezzi. Moby che aveva ottenuto risultati positivi avrebbe avuto valide ragioni per tenere un comportamento indipendente.
Tuttavia, se pur è vero che Moby avrebbe potuto tenere un comportamento indipendente, è anche vero che quest’ultima era facilmente in grado di prevedere che gli altri operatori avrebbero dovuto aumentare le loro tariffe per tentare di coprire le perdite che avevano accumulato negli anni passati. Non si vedono, infatti, altre strategie che quest’ultimi avrebbero potuto adottare per tentare di tornare in utile. Vale forse la pena di aggiungere che le compagnie erano ben consce del fatto che una guerra dei prezzi con Moby, operatore più grande e con una redditività migliore li avrebbe visti sicuramente soccombenti. Moby avrebbe, quindi, potuto decidere di alzare i prezzi senza temere una reazione dei concorrenti anche in assenza di un accordo con gli stessi. Tenuto conto dell’elevata trasparenza del mercato e della possibilità di modificare i prezzi in tempo reale, essa, infatti, avrebbe potuto reagire prontamente ad eventuali politiche di ribasso dei prezzi applicate dai concorrenti. Per convincere l’AGCM dell’unilateralità dei loro comportamenti, le imprese sanzionate avrebbero dovuto contrastare l’analisi economica dell’AGCM con argomenti della stessa natura. L’Autorità ha, però, ritenuto che queste non abbiano fornito una dimostrazione tecnico-economica plausibile dell’anomalo comportamento commerciale né abbiano prodotto analisi supportate da dati aziendali atte a suffragare la tesi dell’autonoma e consapevole scelta di incrementare in modo rilevante i prezzi. Il caso in esame dimostra come nei casi antitrust più complessi spesso il confronto dialettico passi dal piano giuridico a quello economico. Sulla valutazione degli argomenti economici sarà probabilmente chiamato ad esprimersi il giudice amministrativo.

Le Competenze dello Studio


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